Capitolo XXXIV – La distribuzione del necessario – 1, 7

1. “Si distribuiva a ciascuno proporzionatamente al bisogno”, si legge nella Scrittura.
2. Con questo non intendiamo che si debbano fare preferenze – Dio ce ne liberi! – ma che si tenga conto delle eventuali debolezze;
3. quindi chi ha meno necessità, ringrazi Dio senza amareggiarsi,
4. mentre chi ha maggiori bisogni, si umili per la propria debolezza, invece di montarsi la testa per le attenzioni di cui è fatto oggetto
5. e così tutti i membri della comunità staranno in pace.
6. Soprattutto bisogna evitare che per qualsiasi motivo faccia la sua comparsa il male della mormorazione, sia pure attraverso una parola o un gesto.
7. E, nel caso che se ne trovi colpevole qualcuno, sia punito con maggior rigore.

Capitolo XXXIII – Il “vizio” della proprietà – 1, 8

1. Nel monastero questo vizio dev’essere assolutamente stroncato fin dalle radici,
2. sicché nessuna si azzardi a dare o ricevere qualche cosa senza il permesso dell’abate,
3. né pensi di avere nulla di proprio, assolutamente nulla, né un libro, né un quaderno o un foglio di carta e neppure una matita,
4. dal momento che ai monaci non è più concesso di disporre liberamente neanche del proprio corpo e della propria volontà,
5. ma bisogna sperare tutto il necessario dal padre del monastero e non si può tenere presso di sé alcuna cosa che l’abate che l’abate non abbia dato o permesso.
6. “Tutto sia comune a tutti”, come dice la Scrittura, e “nessuno dica o consideri propria qualsiasi cosa”.
7. Se poi si scoprisse qualcuno che si compiace in questo pessimo vizio, bisognerà rimproverarlo una prima e una seconda volta
8. e, nel caso che non si corregga, infliggergli il dovuto castigo.

Capitolo XXXII – Gli arnesi e gli oggetti del monastero – 1, 5

1. Per la cura di tutto quello che il monastero possiede di arnesi, vesti o qualsiasi altro oggetto l’abate scelga dei monaci su cui possa contare a motivo della loro vita virtuosa
2. e affidi loro i singoli oggetti nel modo che gli sembrerà più opportuno, perché li custodiscano e li raccolgano.
3. Tenga l’inventario di tutto, in maniera che, quando i vari monaci si succedono negli incarichi loro assegnati, egli sappia che cosa dà e che cosa riceve.
4. Se poi qualcuno trattasse con poca pulizia o negligenza le cose del monastero, venga debitamente rimproverato;
5. nel caso che non si corregga, sia sottoposto alle punizioni previste dalla Regola.

Capitolo XXXI – Il cellerario del monastero – 13, 19

13. Soprattutto sia umile e se non può concedere quanto gli è stato richiesto, dia almeno una risposta caritatevole,
14. perché sta scritto: “Una buona parola vale più del migliore dei doni”.
15. Si interessi solo delle incombenze che gli ha affidato l’abate, senza ingerirsi in quelle da cui lo ha escluso.
16. Distribuisca ai fratelli la porzione di vitto prestabilita senza alterigia o ritardi, per non dare motivo di scandalo, ricordandosi di quello che toccherà, secondo la divina promessa, a “chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli”.
17. Se la comunità fosse numerosa, gli si concedano degli aiuti con la cui collaborazione possa svolgere serenamente il compito che gli è stato assegnato.
18. Nelle ore fissate si distribuisca quanto si deve dare e si chieda quello che si deve chiedere,
19. in modo che nella casa di Dio non ci sia alcun motivo di turbamento o di malcontento.

 

Capitolo XXXI – Il cellerario del monastero – 1, 12

1. Come cellerario del monastero si scelga un fratello saggio, maturo, sobrio, che non ecceda nel mangiare e non abbia un carattere superbo, turbolento, facile alle male parole, indolente e prodigo,
2. ma sia timorato di Dio e un vero padre per la comunità.
3. Si prenda cura di tutto e di tutti.
4. Non faccia nulla senza il permesso dell’abate
5. ed esegua fedelmente gli ordini ricevuti.
6. Non dia ai fratelli motivo di irritarsi e,
7. se qualcuno di loro avanzasse pretese assurde, non lo mortifichi sprezzantemente, ma sappia respingere la richiesta inopportuna con ragionevolezza e umiltà.
8. Custodisca l’anima sua, ricordandosi sempre di quella sentenza dell’apostolo che dice: “Chi avrà esercitato bene il proprio ministero, si acquisterà un grado onorevole”.
9. Si interessi dei malati, dei ragazzi, degli ospiti e dei poveri con la massima diligenza, ben sapendo che nel giorno del giudizio dovrà rendere conto di tutte queste persone affidate alle sue cure.
10. Tratti gli oggetti e i beni del monastero con la reverenza dovuta ai vasi sacri dell’altare
11. e non tenga nulla in poco conto.
12. Non si lasci prendere dall’avarizia né si abbandoni alla prodigalità, ma agisca sempre con criterio e secondo le direttive dell’abate.

Capitolo XXX – La correzione dei ragazzi – 1, 3

1. Ogni età e intelligenza dev’essere trattata in modo adeguato.
2. Perciò i bambini e gli adolescenti e quelli che non sono in grado di comprendere la gravità della scomunica,
3. quando commettono qualche colpa siano puniti con gravi digiuni o repressi con castighi corporali, perché si correggano.

Capitolo XXIX – La riammissione dei fratelli che hanno lasciato il monastero – 1, 3

1. Il monaco, che, dopo aver lasciato per propria colpa il monastero, volesse ritornarvi, prometta anzitutto di correggersi definitivamente dalla colpa per la quale è uscito
2. e a questa condizione sia ricevuto all’ultimo posto per provare la sua umiltà.
3. Se poi uscisse di nuovo sia riammesso fino alla terza volta, ma sappia che in seguito gli sarà negata ogni possibilità di ritorno.

Capitolo XXVIII – La procedura nei confronti degli ostinati – 1, 8

1. Se un monaco, già ripreso più volte per una qualsiasi colpa, non si correggerà neppure dopo la scomunica, si ricorra a una punizione ancor più severa e cioè al castigo corporale.
2. Ma se neppure così si emenderà o – non sia mai! – montato in superbia pretenderà persino di difendere il suo operato, l’abate si regoli come un medico provetto,
3. ossia, dopo aver usato i linimenti e gli unguenti delle esortazioni, i medicamenti delle Scritture divine e, infine, la cauterizzazione della scomunica e le piaghe delle verghe,
4. vedendo che la sua opera non serve a nulla, si affidi al rimedio più efficace e cioè alla preghiera sua e di tutta la comunità
5. per ottenere dal Signore che tutto può la salvezza del fratello.
6. Se, però, nemmeno questo tentativo servirà a guarirlo, l’abate, metta mano al ferro del chirurgo, secondo quanto dice l’apostolo: “Togliete di mezzo a voi quel malvagio”
7. e ancora: “Se l’infedele vuole andarsene, vada pure”,
8. perché una pecora infetta non debba contagiare tutto il gregge.

Capitolo XXVII – La sollecitudine dell’abate per gli scomunicati – 1, 9

1. L’abate deve prendersi cura dei colpevoli con la massima sollecitudine, perché “non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati”.
2. Perciò deve agire come un medico sapiente, inviando in qualità di amici fidati dei monaci anziani e prudenti
3. che quasi inavvertitamente confortino il fratello vacillante e lo spingano a un’umile riparazione, incoraggiandolo perché “non sia sommerso da eccessiva tristezza”,
4. in altre parole “gli usi maggiore carità”, come dice l’Apostolo “e tutti preghino per lui”.
5. Bisogna che l’abate sia molto vigilante e si impegni premurosamente con tutta l’accortezza e la diligenza di cui è capace per non perdere nessuna delle pecorelle a lui affidate.
6. Sia pienamente cosciente di essersi assunto il compito di curare anime inferme e non di dover esercitare il dominio sulle sane
7. e consideri con timore il severo oracolo del profeta per bocca del quale il Signore dice: “Ciò che vedevate pingue lo prendevate; ciò invece che era debole lo gettavate via”.
8. Imiti piuttosto la misericordia del buon Pastore che, lasciate sui monti le novantanove pecore, andò alla ricerca dell’unica che si era smarrita
9. ed ebbe tanta compassione della sua debolezza che si degnò di caricarsela sulle sue sacre spalle e riportarla così all’ovile.

Capitolo XXVI – Rapporti dei confratelli con gli scomunicati – 1, 2

1. Se qualche monaco oserà avvicinare in qualche modo un fratello scomunicato, o parlare con lui, o inviargli un messaggio, senza l’autorizzazione dell’abate,
2. incorra nella medesima punizione.